15 Aprile 2019

L’art. 12 del Decreto Legge 132/2014 coordinato con la Legge di conversione 10/11/2014, n. 162, introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014. In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente, all'ufficiale di stato civile, di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Dove?
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

  • di residenza di uno dei coniugi,
  • in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che:

  • non abbiano figli minori*;
  • non abbiano figli maggiorenni incapaci* (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave* (Legge n.104/1992);
  • non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti*;
  • raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica)

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Con la circolare n. 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale“ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale

Come avviare la procedura
E’ necessario presentare una domanda al Sindaco del Comune di Assemini, mediante compilazione della necessaria modulistica, sottoscritta da parte di entrambi i coniugi, reperibile direttamente sul sito del Comune di Assemini www.comune.assemini.ca.it oppure al Servizio Demografico sito al 1° piano del Palazzo Comunale di Piazza Repubblica n. 1.
La domanda, corredata da copia di attestazione di versamento di €uro 16.00, potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune oppure trasmessa per via telematica ai seguenti indirizzi:

Acquisiti i documenti necessari alle verifiche di competenza, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.

Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma del primo accordo.

Documenti da presentare

  • Documenti di identità;
  • (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 6 mesi;
  • (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.

Costi del procedimento
Il procedimento prevede un costo fisso di Euro 16,00, da versare all’atto della firma dell’accordo sul C/C n. 16203093 intestato al Comune di Assemini.

Decorrenza degli effetti
Gli effetti giuridici della separazione , scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio decorrono dalla data del primo accordo.

Per informazioni:

  • Comune di Assemini - Servizi Demografici Sede: Piazza Repubblica – 1° piano Telefono: 070949251/217/256/257
  • dott.ssa Stefania Picciau - tel. 070949251
  • sig.ra Daniela Porcu – tel. 070949248

dal lunedì al venerdì 8.30 – 11.30 lunedì e mercoledì anche il pomeriggio 17.00 - 18.00