16 Maggio 2023

Si comunica che nel rispetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/53 del 04.05.2023, la quale stabilisce che dal 15 maggio 2023 al 31 ottobre 2023 vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, nel periodo suddetto È VIETATO:

  • a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
  • b) utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
  • c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio, di cui all’art. 2 della L. 353/2000;
  • d) smaltire braci;
  • e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
  • f) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono comunque vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

Inoltre nel rispetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/53 del 04.05.2023 entro il 1° giugno, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti.
Per i tagli effettuati in data successiva al 1° giugno, lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi. Sono fatte salve le deroghe e le prescrizioni dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del CFVA, formulate ai sensi dell’art. 16 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con Decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente del 31 marzo 2021.

Gli Ispettorati forestali (STIR del CFVA), su richiesta motivata e sulla base della modulistica possono autorizzare le seguenti attività:

  • a) all’interno di aree boscate e nelle aree limitrofe (fino a 300 m) l’uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l’utilizzo di motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;
  • b) esercizio delle carbonaie;
  • c) pratiche fitosanitarie.

La violazione dei precetti di cui alle prescrizioni è punita secondo quanto indicato nell’Allegato D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/53 del 04.05.2023 con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.
Si allega la modulistica necessaria per le eventuali istanze da inoltrare agli Ispettori forestali (STIR del CFVA).