Il decreto firmato stamattina dal Presidente del Consiglio dei ministri, oltre ad istituire la nuova zona rossa, agli articoli 2 e 3 indica una serie di misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 che si applicano all’intero territorio nazionale.

In basso le misure più specificatamente rivolte alle attività commerciali e produttive.

In ogni caso si raccomanda la lettura dell’intero decreto.

Il decreto non chiude le attività commerciali (salvo alcune eccezioni) e non pregiudica il lavoro quotidiano, ma impone per tutti delle necessarie restrizioni.
E’ fondamentale che ogni attività le segua nella maniera più rigorosa possibile: non è il momento dei furbi e delle fughe in avanti.

L’idea di trarre qualche vantaggio nell’immediato eludendo le restrizioni è ottusa e rischia di creare danni a tutti gli operatori oltre ad essere punibile (la violazione prevede la sospensione dell’attività).

Si chiede poi a tutte le attività di stampare ed affiggere le regole dell'allegato 1 al decreto (vedi immagine allegata).

Dal DPCM 8 marzo 2020:

[…]

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali  assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

[…]

e) svolgimento  delle  attività di  ristorazione  e  bar,  con obbligo, a carico del gestore,  di  far  rispettare  la  distanza  di sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  con  sanzione  della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; 

f) e' fortemente raccomandato  presso  gli  esercizi  commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e  al  chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali  da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita'  contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,  nel  rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  tra  i visitatori;

[…]

r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro  di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

 

Diego Corrias | Assessore lavoro e sviluppo economico.