Il decreto firmato stamattina dal Presidente del Consiglio dei ministri, oltre ad istituire la nuova zona rossa, agli articoli 2 e 3 indica una serie di misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 che si applicano all’intero territorio nazionale.
In basso le misure più specificatamente rivolte alle attività commerciali e produttive.
In ogni caso si raccomanda la lettura dell’intero decreto.
Il decreto non chiude le attività commerciali (salvo alcune eccezioni) e non pregiudica il lavoro quotidiano, ma impone per tutti delle necessarie restrizioni.
E’ fondamentale che ogni attività le segua nella maniera più rigorosa possibile: non è il momento dei furbi e delle fughe in avanti.
L’idea di trarre qualche vantaggio nell’immediato eludendo le restrizioni è ottusa e rischia di creare danni a tutti gli operatori oltre ad essere punibile (la violazione prevede la sospensione dell’attività).
Si chiede poi a tutte le attività di stampare ed affiggere le regole dell'allegato 1 al decreto (vedi immagine allegata).
Dal DPCM 8 marzo 2020:
[…]
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
[…]
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
[…]
r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
Diego Corrias | Assessore lavoro e sviluppo economico.